Art. 11.
(Funzioni consultive, di sollecitazione e di impulso).

      1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di propria competenza.
      2. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede in assenza.
      3. Il Garante può proporre al Governo l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.